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Statuto (in vigore dal 21 ottobre 2022)

COSTITUZIONE

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ART. 1
È costituita l’Associazione Culturale denominata “Società Italiana di Storia della Filosofia”.

ART. 2
L’Associazione ha sede legale in Bologna presso l’Accademia delle Scienze di Bologna in via Zamboni, 31.

ART. 3
L’attività dell’Associazione non persegue scopi di lucro.

ART. 4
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della metà più uno dei Soci e delle Socie presenti.

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OGGETTO SOCIALE

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ART 5
L’Associazione ha lo scopo di favorire e promuovere la ricerca e la formazione nell’ambito della storia della filosofia, della storia delle idee e della storia della cultura, sia nello specifico sia in relazione al complesso degli studi filosofici, mediante incontri e discussioni su temi di carattere scientifico e istituzionale.
A tale scopo l’Associazione:
a) organizza convegni nel corso dei quali i Soci, le Socie e altri/e studiosi/e di storia della filosofia e di campi scientifici e disciplinari tematicamente pertinenti agli oggetti di studio sono invitati/e a presentare e discutere i risultati delle loro ricerche;
b) organizza e patrocina seminari e dibattiti disciplinari e interdisciplinari d’interesse storico-filosofico;
c) contempla tra le sue prerogative quella di pubblicare una rivista a diffusione nazionale e internazionale che ospiti gli esiti di ricerche storico-filosofiche condotte dai Soci, dalle Socie e da altri/e studiosi/e;
d) coopera con la Consulta nazionale di Filosofia, con la Società Filosofica Italiana e con altre Società scientifiche, nazionali e internazionali, per la realizzazione di obiettivi di ricerca e istituzionali comuni;
e) in sinergia con le altre Società di area filosofica, si propone come interlocutrice del Ministero dell’Università e della Ricerca, del CUN, della CRUI e di altri enti pubblici competenti per la valorizzazione delle funzioni e degli interessi dei/delle docenti, dei/delle ricercatori/ricercatrici e degli/delle studiosi/e di storia della filosofia.

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ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

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ART. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci e delle Socie;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il/la Presidente;
d) il Collegio dei/delle Revisori/e dei conti.

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ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE

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ART. 7
L’Assemblea dei Soci e delle Socie è composta da tutti i Soci e tutte le Socie che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione. In essa ogni Socio/a può rappresentare non più di due altri/e Soci/ie mediante deleghe individuali sottoscritte.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci e delle Socie si riunisce in presenza e/o a distanza mediante l’uso di piattaforme telematiche per discutere le linee d’indirizzo della politica culturale e istituzionale dell’Associazione, per l’approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), per ratificare l’ammissione di nuovi/e Soci/ie e l’eventuale esclusione di vecchi/ie Soci/ie deliberata dal Consiglio Direttivo, per approvare e modificare il Regolamento relativo allo Statuto di cui l’Associazione può eventualmente dotarsi. L’Assemblea Ordinaria si riunisce in presenza per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei/delle Revisori/e dei conti
L’Assemblea Straordinaria dei Soci e delle Socie si riunisce in presenza per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o all’eventuale relativo regolamento e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci e delle Socie viene convocata dal/dalla Presidente dietro deliberazione del Consiglio Direttivo mediante e-mail ordinaria indirizzata a tutti/e i/le Soci/ie, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data dell’adunanza e con la notifica dell’ordine del giorno. L’Assemblea Ordinaria è altresì convocata dal/dalla Presidente con le medesime modalità su richiesta di almeno un quinto dei/delle Soci/ie che abbiano sottoscritto un ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci e delle Socie viene convocata dal/dalla Presidente dietro deliberazione del Consiglio Direttivo mediante e-mail ordinaria indirizzata a tutti/e i/le Soci/ie con almeno 20 giorni di anticipo sulla data dell’adunanza e con la notifica dell’ordine del giorno. L’Assemblea Straordinaria è altresì convocata dal/dalla Presidente con le medesime modalità su richiesta di almeno un quinto dei/delle Soci/ie che abbiano sottoscritto un ordine del giorno.

ART. 8
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se ad essa partecipa almeno la metà più uno dei/delle Soci/ie; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e aventi diritto a partecipare all’Assemblea. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei/delle partecipanti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita se ad essa partecipa almeno la metà più uno dei/delle Soci/ie in prima convocazione, o almeno un terzo dei/delle Soci/ie in seconda convocazione. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei/delle partecipanti.

ART. 9
Possono fare parte dell’Associazione in qualità di Soci/ie di diritto gli/le storici/che della filosofia che, in qualità di professori/professoresse o di ricercatori/ricercatrici, facciano o abbiano fatto parte dell’organico di università italiane o estere – ovvero gli/le storici/che della filosofia che facciano o abbiano fatto parte dell’organico del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di altri qualificati Istituti di ricerca italiani o esteri – e che intendano contribuire all’attività della Società in vista della realizzazione dei suoi scopi.
Possono essere ammessi/e a fare parte dell’Associazione in qualità di Soci/ie gli/le studiosi/e le cui richieste di ammissione siano state accolte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea Ordinaria.
Ogni Socio/a ha diritto di voto nelle Assemblee. Ogni Socio/a è tenuto/a a versare ogni anno una quota associativa. L’importo delle quote e i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10
I/Le Soci/ie si distinguono in ordinari/ie ed emeriti/e. Sono emeriti/e i/le Soci/ie in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione che hanno sottoscritto il suo atto costitutivo o che, successivamente alla costituzione dell’Associazione, hanno ricoperto il ruolo di Presidente, Vice Presidente, Segretario/a o Tesoriere/a.
I/Le Soci/ie emeriti/e possono essere invitati/e dal/dalla Presidente a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo in rapporto a questioni a proposito delle quali il Consiglio Direttivo ritenga utile avvalersi della loro esperienza.

ART. 11
La qualifica di Socio/a si perde:
a) per morosità protratta per almeno due anni consecutivi;
b) per gravi atti contrari allo spirito e alle finalità dell’Associazione.
L’esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell’Assemblea Ordinaria.

ART. 12
La qualità di Socio/a non è trasmissibile. I/Le Soci/ie che abbiano receduto o siano stati/e radiati/e non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

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CONSIGLIO DIRETTIVO

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ART. 13
Il Consiglio Direttivo si compone di 20 membri, eletti tra i Soci e le Socie a scrutinio segreto dall’Assemblea Ordinaria.
Nel Consiglio devono essere adeguatamente rappresentati entrambi i generi. Al momento dell’elezione (ma non necessariamente per tutta la durata del mandato), almeno cinque dei membri del Consiglio Direttivo non devono far parte o aver fatto parte come docenti di prima fascia dell’organico di università italiane o estere.
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ogni Socio/a può esprimere cinque preferenze. In caso di parità risulta eletto/a il/la Socio/a anagraficamente più giovane.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all’Assemblea dei Soci e delle Socie, al/alla Presidente e al Collegio dei/delle Revisori/e dei conti.

ART. 14
L’adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando intervengono almeno la metà dei suoi membri e uno di essi sia il/la Presidente o il/la Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno, in presenza e/o a distanza mediante l’uso di piattaforme telematiche, su convocazione del/della Presidente o su richiesta di almeno cinque membri dello stesso.
Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti e, in casi di parità, prevale il voto del/della Presidente o del/della Vice Presidente che lo sostituisce.
Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

ART. 15 
Il Consiglio Direttivo dà esecuzione all’oggetto sociale e prende le deliberazioni relative; approva le domande di ammissione dei/delle Soci/ie secondo quanto stabilito dall’art. 9; stabilisce le quote annuali di associazione; elegge al suo interno il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a
L’eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l’Associazione dovrà essere subordinata a una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo possono depositare la propria firma insieme a quella del/della Presidente e del/della Tesoriere/a per la gestione dei conti correnti bancari e postali.

ART. 16
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

ART. 17
Il/La Segretario/a tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l’archivio, il libro dei Soci e delle Socie e i timbri dell’Associazione.

ART. 18
Il/La Tesoriere/a cura l’amministrazione dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente: tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), ha facoltà  di gestire i conti correnti bancari e postali depositando la propria firma insieme a quella del/della Presidente ed, eventualmente, di uno/a o più delegati/e tra i membri del Consiglio Direttivo.

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PRESIDENTE

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ART. 19
Il/La Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo/la ha eletto/a. Nell’eventualità che venga rieletto/a nel Consiglio Direttivo, è rieleggibile solo per un altro mandato.

ART. 20 
Il/La Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza, la firma e la rappresentanza legale spettano al/alla Vice Presidente.

ART. 21 
Il/La Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e delle Socie e convoca e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento o di assenza, tali funzioni sono espletate da/dalla Vice Presidente.
Il/La Presidente deposita la propria firma insieme a quella del/della Tesoriere/a e di uno/a o più delegati/e tra i membri del Consiglio Direttivo per la gestione dei conti correnti bancari e postali.


COLLEGIO DEI/DELLE REVISORI/E DEI CONTI

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ART. 22
Il Collegio dei/delle Revisori/e dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti/e.
Il Collegio dei/delle Revisori/e è eletto tra i/le Soci/ie a scrutinio segreto dall’Assemblea Ordinaria. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei/delle Revisori/e non sono cumulabili. Per l’elezione ogni Socio/a può esprimere due preferenze: risultano eletti/e i/le primi/e tre votati/e, mentre i/le successivi/e due sono membri supplenti.
Il Collegio dei/delle Revisori/e, che si riunisce in presenza e/o a distanza mediante l’uso di piattaforme telematiche, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e riferisce annualmente della propria attività all’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Il Collegio dei/delle Revisori/e è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

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PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

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ART. 23
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
a) dalle quote annuali di associazione;
b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
c) dalle liberalità in favore dell’Associazione;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
La gestione finanziaria dell’Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto, sotto la propria responsabilità, a giustificare eventuali spese eccedenti tale limite. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci e delle Socie. L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

ART. 24
Tutti i beni mobili e immobili dell’Associazione, compresi quelli acquisiti dal concorso dei/delle Soci/ie, sono di proprietà dell’Associazione. Qualunque atto giuridico che ad essi si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere promosso dal Consiglio Direttivo previa approvazione dell’Assemblea Ordinaria.

ART. 25
In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto a fini di utilità generali o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obbiettivi analoghi.
Nella delibera di scioglimento l’Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, individua il soggetto destinatario della devoluzione.

ART. 26
Nessuna carica dell’Associazione dà diritto a compensi.

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NORMA TRANSITORIA

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Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria, con le precisazioni di cui ai commi 2 e 3 che seguono.
Le disposizioni dell’art. 13 in merito alla composizione del Consiglio Direttivo e dell’art. 16 in merito al limite di mandato dei singoli membri del Consiglio Direttivo entrano in vigore a partire dalla elezione del primo Consiglio Direttivo successivo a quello in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto.
Il Collegio dei/delle Revisori/e attualmente in carica scade al momento dell’elezione del primo Consiglio Direttivo successivo a quello in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto; pertanto l’Assemblea Ordinaria convocata per l’elezione del primo Consiglio Direttivo successivo a quello in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto provvederà anche alla elezione del Collegio dei/delle Revisori/e.
 

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